Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano la conservazione delle risorse biologiche del mare; l'attuazione di deliberazioni del Consiglio europeo; l'ambiente; la gestione dello spazio unico europeo; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; i trasporti ferroviari; trasferimenti ulteriori di sovranità dagli Stati membri all'Unione europea.