Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano i trasporti marittimi; il mantenimento, la riforma o lo scioglimento dell'Unione economica e monetaria; l'organizzazione del mercato interno comunitario; i trasporti aerei; la gestione dello spazio unico europeo; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; l'agricoltura.