Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano il mantenimento, la riforma o lo scioglimento dell'Unione economica e monetaria; l'attuazione di deliberazioni del Consiglio europeo; l'organizzazione del mercato interno comunitario; l'ambiente; le relazioni internazionali dell'Unione europea; la gestione dello spazio unico europeo; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; la protezione dei consumatori; trasferimenti ulteriori di sovranità dagli Stati membri all'Unione europea.