Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano i trasporti marittimi; la politica commerciale; il mantenimento, la riforma o lo scioglimento dell'Unione economica e monetaria; la definizione delle regole di concorrenza; l'organizzazione del mercato interno comunitario; l'ambiente; i trasporti aerei; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; l'agricoltura; la protezione dei consumatori; i trasporti ferroviari; trasferimenti ulteriori di sovranità dagli Stati membri all'Unione europea.