Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano la politica commerciale; la conservazione delle risorse biologiche del mare; la definizione delle regole di concorrenza; l'ambiente; l'organizzazione del mercato interno comunitario; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; la gestione dello spazio unico europeo; l'agricoltura; i trasporti ferroviari; i trasporti marittimi; i trasporti aerei; le relazioni internazionali dell'Unione europea; trasferimenti ulteriori di sovranità dagli Stati membri all'Unione europea.