Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quando concernano i trasporti marittimi; la conservazione delle risorse biologiche del mare; la definizione delle regole di concorrenza; l'attuazione di deliberazioni del Consiglio europeo; l'ambiente; i trasporti aerei; le relazioni internazionali dell'Unione europea; la gestione dello spazio unico europeo; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; l'agricoltura.