Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:
I membri del Parlamento cessati dalla carica hanno diritto a un trattamento pensionistico nei casi stabiliti dalla legge. Il trattamento pensionistico è conforme in qualsiasi momento ai principi di contribuzione, ragionevolezza e proporzionalità alla durata della permanenza in carica.;
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Le disposizioni di cui all'articolo 69, come modificato dal comma 1 del presente articolo 9, si applicano anche a tutti gli assegni vitalizi e trattamenti pensionistici già in essere alla data di entrata in vigore delle disposizioni del comma 1.;
sostituire la rubrica con la seguente: «(Indennità e trattamento pensionistico dei parlamentari).».