Sostituirlo 7 con il seguente:
Art. 7.
(Titoli di ammissione).
1. L'articolo 66 è sostituito dal seguente:
«Art. 66.
La Corte costituzionale giudica dei titoli di ammissione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».