Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La decisione di cui al primo o al secondo comma è assunta dalla Giunta competente ai sensi del Regolamento, salvo che i due quinti dei componenti della Camera di appartenenza richiedano che la proposta formulata dalla Giunta sia sottoposta al voto dell'Assemblea. Avverso la decisione della Giunta o dell'Assemblea è ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte di chi ha un interesse diretto e immediato, secondo le modalità previste dal Regolamento della Camera di appartenenza».