Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Salvo quanto previsto all'articolo 117, quarto comma, Cost. le disposizioni di cui al Capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, che deve intervenire entro il termine di due anni, assicurando comunque che la parametrazione delle risorse per l'esercizio delle funzioni sia vincolata a indicatori di riferimento di costo e fabbisogno validi per tutte le istituzioni autonome territoriali, secondo quanto stabilito dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.