Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Salvo quanto previsto all'articolo 117, quarto comma, e all'articolo 119, quarto comma, sulla parametrazione delle risorse per l'esercizio delle funzioni vincolata a indicatori di riferimento di costo e fabbisogno validi per tutte le istituzioni autonome territoriali, le disposizioni di cui al Capo IV non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, che deve intervenire entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale.