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Legislatura XVII

Proposta emendativa 38.17. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
38.17.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, sostituire le parole «del Senato della Repubblica» con le seguenti «della Camera dei deputati»;
   b) sostituire il comma 9, con il seguente: 9. Salvo quanto previsto all'articolo 117, quarto e quinto comma, e all'articolo 119, quarto comma, sulla parametrazione delle risorse per l'esercizio delle funzioni vincolata a indicatori di riferimento di costo e fabbisogno validi per tutte le istituzioni autonome territoriali, le disposizioni di cui al Capo IV non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, che deve intervenire entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale;
   c) sostituire i commi 11 e 12 con i seguenti:
  11. In attuazione degli articoli 116 e 131 della Costituzione, come modificati dalla presente legge, le elezioni degli organi di governo delle Regioni, delle Province autonome e di Roma capitale si svolgono entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale. Entro l'anno successivo le Regioni approvano i nuovi statuti regionali.
  12. Roma capitale, le Province di Bolzano e Trento, il Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta esercitano le funzioni già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale fino all'entrata in vigore delle leggi costituzionali previste dall'articolo 116 della Costituzione, che dovranno essere approvate entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale».