Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I giudici della Corte costituzionale di nomina parlamentare sono eletti con la maggioranza dei due terzi dei membri del Parlamento, necessaria per ogni scrutinio».
Conseguentemente, sopprimere il comma 9 dell'articolo 38.