Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
1. All'articolo 137 della Costituzione, sono aggiunti i seguenti commi:
«Con legge costituzionale sono stabiliti i limiti, le condizioni, le forme, i termini e le modalità di proposizione della questione di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge da parte di un decimo dei componenti di una Camera.
I singoli giudici della Corte costituzionale possono richiedere che al giudizio espresso dalla maggioranza dei membri della Corte sia acclusa la motivazione del proprio giudizio personale espresso in seno alla Corte».