Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Accorpamento delle Regioni).
1. Le seguenti Regioni sono accorpate: Abruzzo, Marche, Molise e Puglia; Basilicata, Calabria e Campania; Emilia-Romagna e Toscana; Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto; Lazio e Umbria; Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. L'accorpamento non pregiudica le vigenti disposizioni che disciplinano le prerogative delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 131. – Sono costituite le seguenti Regioni: Abruzzo-Marche-Molise-Puglia; Basilicata-Calabria-Campania; Emilia-Romagna-Toscana; Friuli-Venezia Giulia-Trentino-Alto Adige-Veneto; Lazio-Umbria; Liguria-Piemonte-Valle d'Aosta; Lombardia; Sardegna; Sicilia.».
3. All'articolo 132, primo comma della Costituzione le parole: «un milione» sono sostituite dalle seguenti: «cinque milioni».