Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Popolazione dei Comuni e accorpamento).
1. All'articolo 133, secondo comma della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I nuovi Comuni non possono tuttavia essere istituiti se la popolazione residente è inferiore a tremila abitanti, I Comuni già esistenti, la cui popolazione non supera la soglia predetta, sono accorpati, a meno che non si tratti di comuni montani o il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole».