Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Modifica delle circoscrizioni regionali).
1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 131. – Sono costituite le seguenti Regioni:
1. Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia-Giulia, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige;
2. Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria;
3. Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Molise;
4. Sicilia e Sardegna».