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Legislatura XVII

Proposta emendativa 34.10. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
34.10.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 122 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le leggi regionali che disciplinano il sistema di elezione di cui al comma precedente sono sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di 30 giorni dalla ricezione del testo. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata».