Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Modifica all'articolo 121 della Costituzione).
1. Al quarto comma dell'articolo 121 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di gravi irregolarità o inadempienze nella gestione, l'incarico commissariale di cui all'articolo 120, secondo comma, non può essere attribuito al Presidente della Giunta».