stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.3. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
32.3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 32.
(Modifiche all'articolo 119 della Costituzione).

  1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 119. – I Comuni, le Province autonome, le Città metropolitane e le Regioni, anche a statuto speciale, hanno autonomia finanziaria certa di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e di parametri oggettivi di fabbisogni e costi nonché di capacità fiscale, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
  I Comuni, le Province autonome, le Città metropolitane e le Regioni, anche a statuto speciale, hanno risorse autonome certe. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
  La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante, finanziato con risorse provenienti dalla fiscalità generale dello Stato, nei limiti di parametri oggettivi di fabbisogni e costi.
  Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province autonome, alle Città metropolitane e alle Regioni, anche a statuto speciale, di finanziare integralmente l'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite.
  Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province autonome. Città metropolitane e Regioni, anche a statuto speciale.
  I Comuni, le Province autonome, le Città metropolitane e le Regioni, anche a statuto speciale, hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».