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Legislatura XVII

Proposta emendativa 31.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
31.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 31.

  1. l'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Le funzioni amministrative spettano rispettivamente allo Stato e alle Regioni secondo le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che sono attribuite con legge statale o regionale agli altri enti territoriali secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Nell'ipotesi di cui all'articolo 117, comma 4, le funzioni amministrative spettano allo Stato.
  Lo Stato può con legge delegare alle regioni l'esercizio di altre funzioni amministrative.
  Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e responsabilità degli amministratori.
  La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
  Stato, regioni, città metropolitane e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».