Al comma 1, capoverso Art. 117, sostituire il quinto comma con il seguente:
«Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza».