Al comma 1, capoverso Art. 117, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente: La legge dello Stato, vertente nelle materie di cui ai commi secondo e terzo, che assegni alle Regioni un termine, comunque non inferiore a novanta giorni, per la propria attuazione può prevedere espressamente norme a contenuto cedevole, che trovino applicazione nelle Regioni inadempienti una volta decorso inutilmente tale termine e fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali attuative; sull'approvazione di tale legge si pronuncia in ogni caso il Senato della Repubblica; ove il voto reso dal Senato sia contrario, la Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta dei componenti.