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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.9. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
3.9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifica all'articolo 59 della Costituzione).

  1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  Art. 59. – È deputato di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
  Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

  Conseguentemente:
   all'articolo 38, sostituire il comma 7 con il seguente:
I senatori a vita, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, divengono membri di diritto e a vita, ad ogni effetto, della Camera dei deputati.
   all'articolo 39, comma 5, primo periodo, sostituire, ove ricorra, la parola: senatori con la seguente: deputati.
   all'articolo 39, comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Lo stato e le prerogative dei deputati di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale per i senatori di diritto e a vita.