stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.14. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
3.14.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  Art. 59. – 1. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori, per la durata del suo mandato, sino a cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
  I senatori nominati beneficiano di rimborsi spese, con le modalità stabiliti dalla legge, e partecipano ai lavori del Senato senza diritto di voto.

  Conseguentemente, all'articolo 38, sostituire il comma 7 con il seguente:
  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.