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Legislatura XVII

Proposta emendativa 29.2. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
29.2.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Con legge approvata dalle Camere, l'esercizio della funzione legislativa in materie di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, ad esclusione di quelle previste dalle lettere h), salva la polizia amministrativa locale, i) e l), salva l'organizzazione della giustizia di pace, può essere conferito ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse, previa intesa con le Regioni interessate, in presenza di una dimensione territoriale ottimale, definita anche ai sensi delle intese di cui all'articolo 117, decimo comma, e purché la Regione assicuri equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. In tali casi la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di cui agli articoli 118 e 119.