Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Modificazioni all'articolo 104 della Costituzione).
1. All'articolo 104 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da componenti eletti, per due terzi, da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie. La restante parte è eletta, per due terzi, dalla Camera dei deputati e, per un terzo, dal Senato delle Autonomie tra professori ordinari dell'Università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
b) il terzo e il quarto comma sono soppressi.