Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Modificazioni all'articolo 104 della Costituzione).
1. All'articolo 104 della Costituzione, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione.
Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione.