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Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.2. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
25.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Fiducia al Governo).

  1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  Art. 94. – Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati.
  La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
  Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta il Governo alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
  Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
  La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
  La mozione di sfiducia deve contenere il nome di un nuovo Presidente del Consiglio e deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera.
  In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente del Consiglio dei ministri si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri indicato dalla medesima mozione.