stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.2. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
21.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.

  1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni dai cittadini che hanno compiuto la maggiore età. Può essere rieletto una sola volta.
  Il Presidente della Camera dei deputati, il novantesimo giorno prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.
  Le candidature sono presentate da ciascun gruppo politico rappresentato nel Parlamento nazionale od Europeo, ovvero da seicentomila cittadini, che vi provvedono secondo le modalità stabilite dalla legge.
  I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.
  È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
  Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.
  La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.
  Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.
  Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge».

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 22 con il seguente: «Art. 22 – 1. L'articolo 85 della Costituzione è abrogato».