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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
21.02.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione).

  1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.
  L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività, pubblica o privata.
  La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici.
  A tal fine, la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità. L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge».