Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il secondo comma con il seguente:
Compongono il Senato della Repubblica i presidenti delle giunte regionali, i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, e i Senatori eletti dai consigli regionali e dai consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, con metodo proporzionale tra i propri componenti.
Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, capoverso Art. 118, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
f) dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:
«I Comuni, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, per attuare i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, assumono le conseguenti determinazioni nell'ambito di apposite Conferenze istituite con legge dello Stato.