stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.76. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
2.76.

  Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il secondo comma con il seguente:
  Settantaquattro senatori sono designati, fino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista in ciascuna regione, tra quei componenti dei consigli regionali i quali, nell'ambito del proprio raggruppamento politico, abbiano ottenuto, alle elezioni regionali, il maggior consenso personale ovvero secondo altro criterio idoneo ad assicurare che l'individuazione dei senatori discenda comunque direttamente dalla scelta elettorale dei cittadini della regione. La legge dello Stato, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione determina i principi perché le leggi elettorali regionali si conformino a tale obiettivo. I senatori così designati mantengono comunque l'ufficio di consigliere regionale.

  Conseguentemente, sopprimere il sesto comma.