Al comma 1, capoverso Art. 57, il secondo comma è sostituito dal seguente:
Le Giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nominano i propri senatori tra i componenti dei propri consigli regionali e provinciali insieme al Senatore eletto dai sindaci della regione o della provincia autonoma, essi formano il gruppo senatoriale della regione o della provincia autonoma.
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, il capoverso Art. 67 è sostituito dal seguente:
Art. 67. – I membri della Camera dei deputati esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. I membri del Senato esercitano le proprie funzioni nel rispetto del mandato loro assegnato dalle giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.