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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.70. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
2.70.

  Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire i commi secondo e terzo con i seguenti:
  Compongono il Senato della Repubblica i presidenti delle giunte regionali, i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, e i Senatori eletti dai consigli regionali e dai consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, con metodo proporzionale tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.
  Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, tranne le regioni con popolazione inferiore a un milione di abitanti e le province autonome di Trento e di Bolzano che ne hanno due.