Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire i commi secondo e terzo con i seguenti:
Compongono il Senato della Repubblica i presidenti delle giunte regionali, i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, e i Senatori eletti dai consigli regionali e dai consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, con metodo proporzionale tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.
Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, tranne le regioni con popolazione inferiore a un milione di abitanti e le province autonome di Trento e di Bolzano che ne hanno due.