stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.55. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
2.55.

  Al comma 1, capoverso Art. 57, primo comma, sopprimere le parole: e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

  Conseguentemente:

  sostituire l'articolo 3 con il seguente:
  Art. 3. – (Modifica all'articolo 59 Costituzione). – L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 59. – È deputato di diritto a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

  all'articolo 38, sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Tranne gli ex Presidenti della Repubblica, i senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica, fino all'entrata in vigore della presente legge costituzionale.