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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.32. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
2.32.

  Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:
  Il Senato della Repubblica è composto da centoquindici senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, di cui settantasei eletti dalle regioni e trentanove dai comuni, e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
  I consigli regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano eleggono i senatori tra i propri componenti, con metodo proporzionale; i sindaci sono eletti dai consigli delle autonomie locali di ciascuna regione in numero di due, uno per i comuni sopra i quindicimila abitanti, l'altro per quelli inferiori. La Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano eleggono un solo sindaco.

  Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, sopprimere le parole: e da sindaci e le parole: Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti.