Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il primo comma con il seguente:
Il Senato della Repubblica è composto da centocinquanta senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali.
Conseguentemente, al comma secondo, sopprimere le parole: e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: I consigli delle autonomie locali convocano assemblee dei sindaci in ogni regione per eleggere tra di loro settantacinque senatori in numero paritario a quello previsto per ogni regione.
Conseguentemente, al comma sesto, sopprimere l'ultimo periodo.