Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire i commi primo, secondo e terzo con i seguenti:
I cittadini di ciascuna regione eleggono, con sistema proporzionale, i senatori rappresentanti della regione.
I senatori sono centocinquanta, ripartiti proporzionalmente alla popolazione della regione.
Ciascuna regione deve avere almeno un senatore.
Conseguentemente, sopprimere i commi quinto e sesto.