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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.2. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
2.2.

  Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57, con il seguente:
  Art. 57. – Il Senato della Repubblica federale è composto dai membri dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, che li eleggono tra i propri componenti.
  I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e Bolzano eleggono i Senatori tra i propri componenti, in numero proporzionale alla popolazione dei cittadini residenti risultanti dalle rilevazioni del Ministero dell'interno.
  I membri delle istituzioni territoriali eletti a Senatori della Repubblica federale decadono automaticamente dalla carica di consiglieri regionali e provinciali e sono sostituiti.
  I membri delle istituzioni territoriali eletti a Senatori della Repubblica federale nell'esercizio delle loro funzioni si attengono agli indirizzi deliberati dal consiglio o dalla giunta regionale o provinciale delle Regioni e delle province dalle quali hanno ricevuto il mandato.
  I consigli regionali e provinciali possono revocare i senatori eletti nelle rispettive regioni qualora non si attengano agli indirizzi deliberati dal consiglio o dalla giunta regionale o provinciale. Nessuna regione può avere un numero di Senatori inferiore a due; ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano ne ha due.
  Le regioni con più di due milioni di abitanti eleggono quattro senatori, le regioni con più di sei milioni di abitanti cinque senatori, le regioni con più di sette milioni di abitanti sei senatori.
  La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.
  Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi, di elezione dei membri del Senato della Repubblica federale e di sostituzione di questi in seno ai consigli territoriali. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun consiglio.