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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.117. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
2.117.

  Al comma 1, capoverso Art. 57, dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:
  Le modalità di formazione della volontà di ciascuna rappresentanza regionale sono disciplinate dal Regolamento del Senato.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 8 con il seguente:
  Art. 8. – 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 67. – I membri del Senato rappresentano la regione o la provincia autonoma nella quale sono stati eletti. I membri della Camera dei deputati rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».