Al comma 1, capoverso Art. 57, dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:
Le modalità di formazione della volontà di ciascuna rappresentanza regionale sono disciplinate dal Regolamento del Senato.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 8 con il seguente:
Art. 8. – 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 67. – I membri del Senato rappresentano la regione o la provincia autonoma nella quale sono stati eletti. I membri della Camera dei deputati rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».