Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57, con il seguente:
Art. 57. – I cittadini di ciascuna regione eleggono, con sistema proporzionale, i senatori rappresentanti della regione. I senatori sono centocinquanta, ripartiti proporzionalmente alla popolazione della regione. Ciascuna regione deve avere almeno un senatore.
Nessuno può candidarsi in più di una regione.