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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.07. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
19.07.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche all'articolo 81 della Costituzione).

  1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 81.

  La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
  L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
  Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
  Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
  Lo Stato ricorre all'indebitamento ai fini degli investimenti produttivi, e per perseguire la piena occupazione, la tutela della retribuzione reale, sostenendo la crescita delle domanda, e tutelando e favorendo il risparmio popolare ai fini dell'articolo 47».

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, capoverso articolo 70, comma quinto, sostituire la parola: quarto con la seguente: primo.