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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.012. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
19.012.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  Art. 81. – Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
  L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
  Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

  Conseguentemente:

  1) dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Il primo comma dell'articolo 97 della Costituzione è abrogato.
  2. L'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 è abrogato.

  2) all'articolo 32, comma 1, capoverso Art. 119:
   a) al primo comma, sopprimere le parole: «, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea».
   b) al sesto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio».

  3) all'articolo 40, comma 1 dopo le parole: «salvo quelle previste» aggiungere le seguenti: «dai commi 6 e 6-bis dell'articolo 37 che si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2015, nonché.