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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.010. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
19.010.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche all'articolo 81 della Costituzione).

  1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 81.

  Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
  Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
  Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».

  Conseguentemente:

  1. dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

  1. All'articolo 97, comma 1, della Costituzione le parole: «, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea» sono soppresse;
  2. All'articolo 30, comma 1, capoverso «Art. 117», sopprimere le parole: «nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali»;
  3. All'articolo 32, comma 1, capoverso «Art. 119», sopprimere le parole: «e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea»;
  4. All'articolo 39, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  «6-bis. Con l'entrata in vigore della presente legge costituzionale sono abrogati l'articolo 5 della Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e la legge 24 dicembre 2012 n. 243».