Al comma 1, capoverso Art. 75, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«Qualora il progetto di cui al secondo comma dell'articolo 71 non sia approvato entro il termine di dodici mesi, cinquecento mila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo.
La proposta soggetta a referendum propositivo e approvata se e raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.
Il Parlamento procede, entro i tre mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.
Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».