Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis
(Modifica dell'articolo 76 della Costituzione).
1. L'articolo 76 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«L'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo con legge per oggetti definiti ed omogenei, con determinazione di principi e criteri direttivi, per la durata massima di un anno e nei limiti di spesa stabiliti dalla legge di delegazione».