Al comma 2, capoverso Art. 134, dopo le parole: della Repubblica aggiungere le seguenti:, delle Città metropolitane, dei Comuni e del Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 73, secondo comma, nonché delle leggi regionali che disciplinano il sistema di elezione del Presidente della Giunta, degli altri componenti della Giunta e dei consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 122, secondo comma. Su tali leggi non è ammessa impugnazione nelle forme di cui al comma precedente.