Al comma 1, capoverso Art. 73, dopo il secondo comma aggiungere il seguente: Un quarto dei componenti di ciascuna Camera può, quando ritenga che una legge o un atto approvato dal Parlamento violi la Costituzione, promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nelle condizioni, forme e termini stabiliti con legge costituzionale.