Al comma 1, capoverso Art. 73, primo comma, sostituire le parole da: un mese fino alla fine del secondo comma dal medesimo capoverso, con le seguenti: trenta giorni dall'approvazione. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione, ed entrano in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione, salvo che entro questo termine 250.000 elettori chiedano un referendum confermativo.
In questo caso l'entrata in vigore viene sospesa fino alla proclamazione dell'esito del referendum. La legge entra in vigore se approvata con la maggioranza dei voti validamente espressi.
Le leggi la cui entrata in vigore non può essere ritardata possono essere dichiarate urgenti con deliberazione di entrambe le Camere a maggioranza assoluta dei propri componenti. In questo caso la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
Le leggi dichiarate urgenti devono prevedere un termine di durata.
Le leggi di conversione dei decreti legge sono dotate del requisito dell'urgenza senza necessità di una apposita deliberazione delle Camere.
Le leggi dichiarate urgenti e quelle di conversione dei decreti legge la cui durata di validità si protragga oltre i 12 mesi, sono sottoposte a referendum confermativo. In tal caso, se non approvate dalla maggioranza dei voti validamente espressi, perdono di efficacia fin dall'inizio e non possono essere reiterate.
Le Camere possono regolare i rapporti giuridici sorti in virtù di una legge entrata in vigore e successivamente annullata dal referendum.